Legislazione

Chi ricorre alla violenza, in pubblico come nel privato, è punibile. Dal 1° aprile 2004 la violenza all'interno del matrimonio e della relazione di coppia è un reato perseguibile d'ufficio, ossia senza querela di parte.

Basi giuridiche nazionali

Il Codice penale svizzero (CP) contiene diversi articoli che sanzionano le azioni violente, ad esempio l'articolo 123 (lesioni corporali), l'articolo 180 (minaccia), l'articolo 181 (coazione), l'articolo 126 (vie di fatto reiterate), l'articolo 189 (coazione sessuale) e l'articolo 190 (violenza carnale).

Il 1° luglio 2007 è entrato in vigore l'articolo 28b del Codice civile che prevede la protezione delle vittime da violenze, minacce, insidie. Si trovano disposizioni contro il ricorso alla violenza anche in altri ambiti del diritto federale (ad es. legge concernente l'aiuto alle vittime di reati).

Basi giuridiche cantonali

Tavola sinottica delle basi legali per la protezione delle persone vittime di violenza. 

https://www.ebg.admin.ch/content/ebg/it/home/temi/violenza-domestica/legislazione.html