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Pubblicato il 22 agosto 2023

Violenza contro le donne: dimensioni del fenomeno e situazione giuridica

La violenza contro le donne può essere di natura fisica, psicologica, sessuale o economica. La Svizzera si impegna a prevenire e combattere la violenza di genere.

Un mazzo di tulipani in un vaso è spazzato via da un colpo di vento improvviso, a simboleggiare la violenza contro le donne.

Quella perpetrata nei confronti delle donne è una forma di violenza di genere. Con quest’espressione si descrivono le forme di violenza dirette contro una persona in ragione del suo genere. Le donne corrono un alto rischio di caderne vittima. Questa situazione è imputabile a diversi fattori, tra cui la mancata parità tra i sessi e la presenza di stereotipi di genere radicati nella società.

La Confederazione si impegna in molti modi per combattere la violenza nei confronti delle donne e in ambito domestico.

Forme di violenza contro le donne

Secondo quanto stabilito dalla Convenzione di Istanbul, la violenza contro le donne e delle ragazze comprende tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese:

  •  le minacce di compiere tali atti;
  •  la coercizione o la privazione arbitraria della libertà;
  •  sia nella vita pubblica, che nella vita privata.

Tra questi sono da annoverare:

Se la violenza avviene all’interno della famiglia o di un rapporto di coppia si parla di violenza domestica.

Quanto è comune la violenza nei confronti delle donne?

In Svizzera la violenza contro le donne è molto diffusa, come dimostrano le statistiche e vari rapporti di ricerca. Negli ultimi anni si assiste a un aumento del numero di donne e ragazze vittime di violenza che si rivolgono alla polizia o ai consultori. Si può inoltre presupporre che vi sia una percentuale elevata di casi non segnalati.

Statistiche e studi aggiornati sull’argomento:

Situazione giuridica

Accordi internazionali

Aderendo alla Convenzione di Istanbul la Svizzera si impegna ad applicare la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza contro le donne e la violenza domestica.

La Svizzera è anche firmataria della Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW). Per maggiori informazioni in merito, consultare la sezione Collaborazione.

Basi legali nazionali

Chiunque usi la violenza, in pubblico o in privato, è perseguibile penalmente. Dal 1° aprile 2004 l’uso della violenza nel matrimonio o nella convivenza viene perseguita d’ufficio, ovvero senza che sia necessaria la presentazione di una denuncia penale da parte della vittima.

Il Codice penale svizzero annovera le seguenti azioni violente:

  •  lesione personale;
  •  minaccia;
  •  coazione;
  •  via di fatto (reiterata);
  •  coazione sessuale;
  •  violenza carnale.

Il Codice civile contiene inoltre una norma per la protezione da violenze. In tale sede trova altresì applicazione la legge sull’aiuto alle vittime di reati.

Anche a livello cantonale esistono delle basi legali in materia di protezione delle vittime di violenza:

Stato della legislazione sulla protezione delle vittime di violenza, Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo.

Un mazzo di tulipani in un vaso è spazzato via da un colpo di vento improvviso, a simboleggiare la violenza contro le donne.

22 agosto 2023

Violenza nei confronti delle donne e violenza domestica

La violenza si manifesta in forme diverse e può colpire chiunque. Quasi la metà di tutti i reati violenti avviene in casa, tra coppie sposate o conviventi e in famiglia. Anche gli uomini possono subire violenza domestica, seppur con minore frequenza rispetto alle donne. Lo stesso vale per le molestie sessuali.