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Pubblicato il 23 agosto 2023

Costituzione federale e legge sulla parità dei sessi

La Costituzione federale, insieme alla legge sulla parità tra i sessi (LPar), rappresenta la base giuridica su cui si fonda l’uguaglianza tra donna e uomo in Svizzera. La parità di genere è sancita nella Costituzione, mentre l’uguaglianza nella vita professionale nella LPar.

Dal 1981 la parità tra i sessi è garantita dalla Costituzione federale. Dal 1996, la LPar vieta qualsiasi discriminazione nella vita professionale basata sul genere.

Costituzione federale

L’art. 8 cpv. 3 della Costituzione federale sancisce in modo esplicito l’uguaglianza tra donne e uomini come segue.

«Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l’uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l’istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore». Questo capoverso è stato inserito nella Costituzione federale nel 1981 e modificato nel 2000 in modo da decretare espressamente l’uguaglianza non solo di diritto, ma anche di fatto.

Alla parità tra donna e uomo è stato aggiunto un divieto generale di discriminazione previsto dall’art. 8 cpv. 2 della Costituzione, che vieta esplicitamente, tra le altre cose, la discriminazione sulla base del sesso.

Legge sulla parità dei sessi

La legge federale sulla parità dei sessi (legge sulla parità dei sessi, LPar) è entrata in vigore il 1° luglio 1996 e concretizza il mandato costituzionale a favore dell’uguaglianza di diritto e di fatto nella vita professionale. La LPar si applica ai rapporti di lavoro pubblici e privati.

Le disposizioni ivi contenute mirano a facilitare l’effettiva applicazione del diritto e pertanto a promuovere l’uguaglianza di fatto tra donne e uomini nel mondo del lavoro.

Scopo e contenuto

La LPar disciplina tutti gli aspetti della vita professionale, dall’assunzione al perfezionamento, dal licenziamento al salario alle molestie sul luogo di lavoro.

Di seguito, nello specifico, le principali disposizioni:

  • divieto di discriminazione diretta e indiretta sulla base del sesso, in particolare con riferimento allo stato civile, alla situazione familiare o una gravidanza;
  • protezione dalle molestie sessuali sul posto di lavoro;
  • alleviamento dell’onere della prova, disposizione che prevede che la/il dipendente debba semplicemente rendere verosimile l’esistenza di una discriminazione, mentre la datrice o il datore di lavoro deve dimostrare che non sussistono discriminazioni legate al sesso;
  • azione collettiva in base alla quale le organizzazioni che promuovono l’uguaglianza fra donna e uomo o i sindacati possono intentare una causa se questa avrà ripercussioni su un certo numero di rapporti di lavoro;
  • protezione dal licenziamento, intesa come protezione dal licenziamento avviato in risposta a un reclamo interno o a una causa per discriminazione;
  • procedura gratuita dinanzi ai tribunali cantonali. Per saperne di più consultare la pagina Per le persone salariate: intraprendere azioni contro la discriminazione salariale;
  • analisi della parità salariale con verifica da parte di un organo indipendente (dal 1° luglio 2020).

La LPar prevede anche aiuti finanziari per progetti che promuovono l’uguaglianza tra donna e uomo nella vita professionale (artt. 14 e 15) e definisce il compito dell’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU) (art. 16).

In una pista rossa a quattro corsie ci sono due ostacoli. Questi ostacoli rappresentano le difficoltà nel raggiungere la parità tra i sessi.

23 agosto 2023

Uguaglianza tra donna e uomo in Svizzera

L’uguaglianza di genere non è ancora stata raggiunta. La Svizzera si impegna su vari fronti a favore del raggiungimento della parità, di diritto e di fatto.