Diritto nazionale

«Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore.» Articolo 8 capoverso 3 della Costituzione federale

Parità di diritti: la Costituzione parla chiaro

Dal 1981 la Costituzione federale prevede una disposizione specifica sulla parità di diritti fra i sessi. Dal 2000 sancisce esplicitamente, all'articolo 8 capoverso 3, non soltanto l'uguaglianza giuridica fra donna e uomo, ma anche l'uguaglianza di diritto e di fatto.
Questa disposizione è completata da un divieto generale di discriminazione, stabilito al capoverso 2 del medesimo articolo, che vieta espressamente, fra l'altro, la discriminazione a causa del sesso.

Sulla via verso l'uguaglianza giuridica

La realizzazione della parità fra i sessi richiede un adeguamento delle basi giuridiche. Negli ultimi decenni sono stati raggiunti i seguenti traguardi sul cammino verso l'uguaglianza giuridica: 

  • Legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari (2021)
  • Introduzione di un congedo di paternità (2021)
  • Revisione del diritto della società anonima: valori di riferimento per la rappresentanza dei sessi nella direzione e nel consiglio d’amministrazione (2021)
  • Revisione della legge sulla parità dei sessi (2020)
  • Legge federale per migliorare la protezione delle vittime di violenza (2020)
  • Divieto della discriminazione basata sull’orientamento sessuale nel Codice penale (art. 261bis CP) (2020)
  • Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) (2018)
  • Autorità parentale congiunta come regola generale (2014)
  • Nuovo diritto dei cognomi e della cittadinanza (2013)
  • Misure di lotta contro i matrimoni forzati (2013)
  • Divieto delle mutilazioni genitali femminili sancito dal Codice penale (2012)
  • protezione di diritto civile per le vittime di violenza, minacce o insidie (2007)
  • indennità di perdita di guadagno in caso di maternità (2005)
  • punibilità d'ufficio dei reati violenti commessi nell'ambito del matrimonio o della convivenza (2004)
  • Introduzione del regime dei termini (depenalizzazione dell’interruzione di gravidanza) (2002)
  • nuovo diritto del divorzio (2000)
  • 10a revisione dell'AVS (1997)
  • legge sulla parità dei sessi (1996)
  • nuova legge sulla cittadinanza (1992)
  • nuovo diritto matrimoniale (1988).

La legge sulla parità dei sessi

Nella legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi è esplicitato il mandato costituzionale di garantire l'uguaglianza di diritto e di fatto fra donne e uomini nella vita professionale, sia nei rapporti di lavoro pubblici che in quelli privati.

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