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Pubblicato il 13 maggio 2026

Diritti delle persone LGBTIQ

Negli ultimi anni, in Svizzera, si sono compiuti importanti passi avanti in materia di diritti e di protezione delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, intersessuali e queer (LGBTIQ).

Questi progressi sul piano legislativo e amministrativo rafforzano i diritti e la protezione delle persone LGBTIQ.

Discriminazione e incitamento all’odio sulla base dell’orientamento sessuale

Dal 1° luglio 2020, l’incitamento pubblico all’odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per il loro orientamento sessuale è perseguibile ai sensi dell’articolo 261bis del Codice penale svizzero. Quest’ultimo vieta l’incitamento pubblico all’odio o alla discriminazione (1° comma), la denigrazione (2° comma), le azioni di propaganda (3° comma) e le espressioni lesive della dignità umana (4° comma, 1a frase). Inoltre, condanna il rifiuto di fornire un servizio destinato al pubblico sulla base della razza, dell’etnia, della religione o dell’orientamento sessuale (5° comma).

Matrimonio per tutte e tutti

Dal 1° luglio 2022, in Svizzera le coppie composte da persone dello stesso sesso possono sposarsi oppure convertire in matrimonio la loro unione domestica registrata.

A seguito dell’entrata in vigore del matrimonio per tutte e tutti e della conseguente revisione del Codice civile, le coppie composte da persone dello stesso sesso possono contrarre matrimonio alla pari delle coppie eterosessuali.

Dal punto di vista giuridico, il matrimonio sostituisce l’unione domestica registrata, introdotta nel 2007, che offriva alle coppie di persone dello stesso sesso un quadro giuridico limitato e non garantiva loro gli stessi diritti del matrimonio, in particolare per quanto riguardava la naturalizzazione agevolata, la filiazione e l’adozione.

La nuova legislazione autorizza inoltre le coppie coniugate dello stesso sesso ad adottare congiuntamente dei figli e apre alle coppie di donne coniugate l’accesso alla procreazione medicalmente assistita (PMA) tramite la donazione di sperma.

Semplificazione della procedura per la modifica del sesso e del prenome

Dal 1° gennaio 2022, chiunque abbia compiuto 16 anni o, se di età inferiore, con il consenso dei propri rappresentanti legali, e che nutra la convinzione intima e costante di non appartenere al sesso iscritto nel registro dello stato civile, può richiedere la modifica del sesso e del prenome nel registro dello stato civile mediante una semplice dichiarazione dinanzi all’ufficiale dello stato civile, senza dover fornire alcuna giustificazione medica. Questa possibilità è prevista dall’articolo 30b del Codice civile svizzero.

Revisione dell’ordinanza sullo stato civile

Nel giugno del 2024, il Consiglio federale ha approvato una revisione dell’ordinanza sullo stato civile (OSC), che introduce l’articolo 35a riguardante i bambini che presentano una variazione dello sviluppo sessuale. Il nuovo articolo prevede un termine supplementare di tre mesi, anziché di tre giorni, per la registrazione del sesso nel registro dello stato civile.

Questa revisione adotta la soluzione proposta dalla Commissione centrale di etica dell’Accademia Svizzera delle Scienze Mediche (ASSM), secondo la quale nella maggioranza dei casi il termine di tre mesi consente di effettuare gli accertamenti medici necessari e, al contempo, di evitare di mettere inutilmente sotto pressione i genitori e il personale medico in merito alla registrazione del sesso nel registro dello stato civile.

Costituzione federale e legge sulla parità dei sessi: quale tutela per le persone LGBTIQ?

Costituzione federale

L’articolo 8 capoverso 2 della Costituzione federale sancisce un divieto generale di discriminazione:

«Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell’origine, della razza, del sesso, dell’età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.»

Questo divieto generale comprende le discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale, sull’identità e l’espressione di genere e sulle caratteristiche sessuali.

Legge sulla parità dei sessi

La legge federale sulla parità dei sessi (LPar) poggia sull’articolo 8 capoverso 3 della Costituzione federale, secondo cui la legge assicura l’uguaglianza di diritto e di fatto tra donna e uomo in tutti i settori della vita e, in particolare, nell’ambito del lavoro.

La LPar trova applicazione in tutti gli ambiti della vita professionale, dall’assunzione al licenziamento, passando per la formazione continua, la retribuzione e le molestie sessuali sul posto di lavoro.

La LPar vieta qualsiasi forma di discriminazione basata sull’appartenenza a un determinato sesso o su un criterio che può essere soddisfatto solo da un uomo o da una donna. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (8C_594/2018 05.04.2019 - Tribunale Federale), ciò implica che una discriminazione basata sull’orientamento sessuale è considerata una discriminazione ai sensi della legge solo se è volta a discriminare le persone di un determinato sesso.

Il Tribunale federale non si è espresso in merito all’applicabilità della LPar anche alle discriminazioni basate sull’identità di genere o sull’intersessualità.

L’articolo 4 della LPar sulle molestie sessuali include tutti i tipi di commenti sessisti, compresi quelli basati sull’orientamento sessuale, l’identità di genere o l’espressione di genere e le caratteristiche sessuali.

Esempi tratti dalla giurisprudenza

Di seguito vengono presentati alcuni casi che rientrano nel campo di applicazione della legge federale sulla parità dei sessi (LPar):

Ulteriori informazioni su questo argomento sono disponibili alla pagina Costituzione federale e legge sulla parità dei sessi.