Molestie sessuali sul posto di lavoro
Con l’espressione «molestie sessuali sul posto di lavoro» ci si riferisce a qualsiasi comportamento di carattere sessuale o fondato sull’appartenenza di genere che, per una delle parti, risulta indesiderato e lesivo della dignità personale. In quest’ambito è decisiva la percezione della persona vittima di molestia, non l’intenzione del soggetto che la attua. Una molestia sessuale può essere perpetrata tramite parole, immagini, gesti o azioni.

La legge federale sulla parità dei sessi (LPar) classifica la molestia sessuale sul posto di lavoro come discriminazione, precisando che chi durante il lavoro o sul posto di lavoro molesta sessualmente un’altra persona viola le leggi vigenti.
Che cosa si intende per molestia sessuale sul posto di lavoro?
A molestare sul posto di lavoro possono essere collaboratrici e collaboratori, superiori o clienti. Nei casi di molestie sessuali non vengono rispettati i limiti personali del soggetto coinvolto. Di seguito alcuni esempi:
- insinuazioni e commenti equivoci sull’aspetto esteriore di collaboratrici e collaboratori;
- osservazioni e barzellette sessiste sulle caratteristiche sessuali, il comportamento sessuale, l’orientamento sessuale o l’identità di genere di una persona;
- presentazione, affissione o esposizione di materiale pornografico nei luoghi di lavoro;
- telefonate, e-mail, lettere, SMS o brevi messaggi indesiderati con contenuti sessisti o allusivi;
- inviti indesiderati con un chiaro intento rivolti a collaboratrici e collaboratori;
- contatti fisici indesiderati;
- episodi di persecuzione a danno di collaboratrici e collaboratori dentro o fuori l’azienda;
- avances abbinate alla promessa di vantaggi o alla minaccia di svantaggi;
- atti sessuali, coazione sessuale o violenza carnale.
Quanto sono frequenti le molestie sessuali sul posto di lavoro?
Fino al 15 per cento delle collaboratrici e dei collaboratori dichiara di avere subito molestie sessuali sul posto di lavoro negli ultimi 12 mesi. Gli studi dimostrano che più della metà delle persone intervistate ha subito molestie sessuali in qualche momento della propria vita professionale.
Secondo gli esperti, gran parte degli episodi di molestie sessuali riportati dalle statistiche criminali sono avvenuti sul posto di lavoro. I reati sono commessi principalmente da uomini, le vittime sono per lo più donne. Di conseguenza, queste ultime hanno una probabilità da cinque a dieci volte più alta degli uomini di subire molestie sessuali.
Cosa potete fare contro le molestie sessuali sul posto di lavoro?

Per le datrici e i datori di lavoro: impedire le molestie sessuali sul posto di lavoro
In qualità di azienda o organizzazione, avete il dovere di proteggere il vostro personale dalle molestie sessuali, attuando misure preventive e definendo le modalità di gestione dei casi di molestie sessuali.

Collaboratrici e collaboratori: difendersi dalle molestie sessuali sul posto di lavoro
Avete subito o avete assistito a molestie sessuali? Scoprite come comportarvi in questi casi e dove trovare sostegno.
Situazione giuridica
Spetta alle datrici e ai datori di lavoro proteggere collaboratrici e collaboratori dalle discriminazioni sul posto di lavoro e tutelare la loro dignità. La protezione dalle molestie sessuali rientra nell’ambito dell’obbligo di diligenza a cui la datrice o il datore di lavoro è tenuto nei confronti del proprio personale.
Tale obbligo impone alle datrici e ai datori di lavoro di adottare misure volte a prevenire le molestie sessuali e di intervenire quando si verifica un episodio di questo tipo.
Le datrici e i datori di lavoro possono essere chiamati a rispondere anche se le molestie sono imputabili a personale temporaneo, fornitrici e fornitori o clienti.
Se viene avviata un’azione legale all’interno dell’azienda, presso un ufficio di conciliazione o un tribunale, la persona interessata è protetta dal licenziamento per tutta la durata del procedimento fino a sei mesi dalla conclusione dello stesso.
Le datrici e i datori di lavoro sono tenuti a proteggere il proprio personale dalle molestie sessuali secondo quanto stabilito dalla legislazione vigente e nello specifico:
- art. 4 della legge federale sulla parità dei sessi: divieto di discriminazione in caso di molestia sessuale
- art. 6, cpv. 1 della legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (legge sul lavoro): obblighi del datore di lavoro e del lavoratore
- art. 328 del Codice delle obbligazioni: protezione della personalità del lavoratore
Esempi dalla giurisprudenza
Di seguito sono riportati casi che si basano sulla legge sulla parità dei sessi (LPar):
Progetti finanziati
«KMU konkret+», progetto di prevenzione contro le molestie sessuali e sessiste sul posto di lavoro
Le imprese adottano misure al loro interno per prevenire le molestie sessuali sul posto di lavoro.
Ulteriori informazioni
Kit di prevenzione per un posto di lavoro senza molestie
Filmato e documentazione di approfondimento sulla prevenzione delle molestie sessuali sul luogo di lavoro
Ulteriori informazioni
Pubblicazioni
Studio sulle molestie sessuali sul posto di lavoro
Versione breve del rapporto
Studie zu sexueller Belästigung am Arbeitsplatz in der Schweiz
Disponibile solo in tedesco e francese
Studiare le molestie sessuali in Svizzera
Sintesi Po. 18.4048 Reynard
Sexuelle Belästigung in der Schweiz: Ausmass und Entwicklung
Disponibile solo in tedesco e francese
Risiko und Verbreitung sexueller Belästigung am Arbeitsplatz
Disponibile solo in tedesco e francese
