In tutti i Cantoni sono presenti uffici di conciliazione che operano gratuitamente sulla base di un mandato di prestazioni e che possono essere interpellati in caso di sospetta violazione della legge sulla parità dei sessi. Tali uffici consigliano le parti e le aiutano a raggiungere un accordo. Se ciò non è possibile, per far valere i propri diritti la parte attrice deve adire le vie legali entro tre mesi. Con l'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC, RS 272), la procedura di conciliazione è diventata obbligatoria, ma la parte che ha intentato un'azione sulla base della LPar può comunque rinunciarvi unilateralmente (art. 199 CPC).
Ulteriori informazioni
Documenti
Indirizzi degli uffici di conciliazione secondo la legge sulla parità dei sessi (cfr. Conferenza svizzera degli uffici di conciliazione secondo la legge sulla parità dei sessi):
Indirizzi degli uffici di conciliazione non elencati nel sito della Conferenza, per Cantone:
Link
Commissione di conciliazione/Uffici di conciliazione
La base giuridica