Sicurezza sociale

È vero che l'età di pensionamento è disciplinata in modo diverso per uomini e donne?

Sì, è vero. Alla fine del 2014 il Consiglio federale ha adottato e trasmesso al Parlamento il messaggio relativo al progetto di riforma Previdenza per la vecchiaia 2020, nel quale ha tenuto conto anche dei risultati della procedura di consultazione conclusasi nel marzo 2014. Uno degli obiettivi della riforma era di uniformare a 65 anni per uomini e donne l'età di riferimento per la riscossione della rendita di vecchiaia sia nell'AVS che nella previdenza professionale, pur mantenendo il livello delle prestazioni. La riforma Previdenza per la vecchiaia 2020 è stata tuttavia bocciata in votazione popolare il 24 settembre 2017. Nell’ambito dell’attuale progetto di stabilizzazione dell’AVS (AVS 21), il Consiglio federale propone tra l’altro di portare progressivamente a 65 anni l’età di pensionamento per le donne.

Che cosa bisogna sapere in materia di rendite vedovili AVS?

Le donne hanno diritto a una rendita vedovile se al momento del decesso del coniuge hanno figli o se hanno già compiuto 45 anni e il matrimonio è durato almeno cinque anni.

Gli uomini hanno diritto a una rendita vedovile fintanto che hanno figli d'età inferiore a 18 anni.

Questa disparità di trattamento costituisce di fatto una violazione del principio di uguaglianza fra donna e uomo sancito nella Costituzione. In origine, tale privilegio era destinato a compensare una situazione economica sfavorevole in cui una donna veniva a trovarsi in seguito al decesso del coniuge che, tradizionalmente, provvedeva al sostentamento della famiglia. Chiamato ad esprimersi sull'11a revisione dell'AVS, il popolo svizzero ha respinto una modifica di questa disposizione. Poiché il Tribunale federale non ha il potere di esprimersi sulla costituzionalità delle leggi federali, questa situazione voluta dal Parlamento e dal popolo svizzero non è giuridicamente contestabile. L'unica via praticabile per eliminare questa disparità di trattamento consiste in una nuova revisione dell'AVS. Nell'ambito dell'11a revisione, la Conferenza svizzera delle delegate alla parità fra donne e uomini, alla quale l'UFU partecipa attivamente assicurandone anche la direzione, si è mobilitata a favore della parità di trattamento dei vedovi e delle vedove. Infatti, quando una coppia per vari motivi non ha optato per una ripartizione tradizionale dei ruoli (attribuzione delle mansioni familiari prevalentemente alla madre e dei compiti professionali essenzialmente al padre), l'iniquità della rendita vedovile versata può risultare sconcertante.

Questa disparità di trattamento delle vedove e dei vedovi ha conseguenze negative anche tra le coppie dello stesso sesso. Infatti, donne lesbiche vincolate da un’unione domestica registrata, al decesso della compagna non hanno diritto a una rendita in qualità di vedove, ma tutt’al più in qualità di vedovi. Infatti, secondo l’articolo 13 capoverso 2 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) il partner registrato superstite è equiparato al vedovo. 

Secondo la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la perdita del diritto alla pensione di vedovo quando il figlio più giovane raggiunge la maggiore età è contraria alla CEDU, poiché una vedova nella stessa situazione continua a ricevere una pensione (violazione dell'articolo 14 divieto di discriminazione in combinato disposto con l'articolo 8 diritto al rispetto della vita privata e familiare).

Diversi interventi parlamentari sono stati depositati al fine di eliminare questa disparità di trattamento: Iv. pa. Kamerzin 21.512 "Uguaglianza per le vedove e i vedovi con più di 45 anni", che è stata risolta nel Consiglio nazionale; Iv. pa. Gredig 21.416 "Eliminare la disparità di trattamento nelle prestazioni per i superstiti", non ancora trattato dal Consiglio; Iv. pa. Kamerzin 21.511 "Uguaglianza per le vedove e i vedovi dopo che l'ultimo figlio ha compiuto 18 anni", non ancora trattato dal Consiglio e Iv. pa. CSSS-CN 22.426 "Parità di trattamento per vedove e vedovi", non ancora trattato dal Consiglio.

Come sono disciplinate le rendite vedovili nella previdenza professionale (cassa pensione)?

La prima revisione della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), entrata in vigore il 1° gennaio 2005, pone vedove e vedovi sullo stesso piano: ai sensi dell'articolo 19 LPP il superstite ha diritto a una rendita vedovile se, alla morte del coniuge, deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio o ha compiuto i 45 anni e il matrimonio è durato almeno cinque anni.

Con il nuovo disciplinamento della compensazione previdenziale in caso di divorzio la situazione delle vedove divorziate è migliorata. Conformemente all’articolo 19 cpv. 3 LPP in combinato disposto con l’articolo 20 cpv. 1 OPP 2 la moglie divorziata è equiparata alla vedova del suo ex marito, a condizione che il matrimonio sia durato almeno dieci anni e che al momento del divorzio le sia stata assegnata un’indennità sotto forma di liquidazione in capitale (ai sensi dell’art. 124e cpv. 1 CC) o una rendita sotto forma di contributo al mantenimento (ai sensi dell’art. 126 cpv. 1 CC).

L'AVS tiene conto del tempo consacrato ai compiti familiari?

Sì. Per l'educazione dei figli o per l'assistenza prestata a familiari bisognosi di cure vengono accordati accrediti pari al triplo di una rendita minima annua (3 x 14 220.-- = 42 660 franchi all'anno, stato 2019), che vengono addizionati al reddito nel computo della rendita AVS. Non si possono tuttavia cumulare accrediti per compiti educativi con accrediti per compiti assistenziali.

Come vengono computati gli accrediti per compiti educativi?

Vengono computati gli anni in cui l'assicurato/a ha esercitato l'autorità parentale sui figli che non avevano ancora compiuto 16 anni.

  • Se i genitori sono sposati l'accredito è suddiviso a metà tra i coniugi.
  • Se genitori non coniugati esercitano congiuntamente l'autorità parentale, l'accredito per compiti educativi è pure suddiviso a metà, a meno che non abbiano deciso per scritto una diversa ripartizione.
  • L'accredito è invece computato per intero al genitore che esercita da solo l'autorità parentale.

Che cosa devo fare per ottenere gli accrediti per compiti assistenziali?

Sono concessi accrediti per compiti assistenziali alle assicurate e agli assicurati AVS che si occupano di parenti stretti bisognosi di cure che vivono nella stessa economia domestica. Questi accrediti vanno richiesti ogni anno alla cassa cantonale di compensazione AVS.

Come vengono computati gli accrediti per compiti assistenziali?

Se le persone che prestano assistenza sono più di una, l'accredito viene suddiviso in parti uguali.

Chi ha diritto al congedo maternità pagato?

Dal 1° luglio 2005 tutte le madri che esercitano un'attività lucrativa hanno diritto - a determinate condizioni (v. sotto) - a un congedo maternità pagato che dura fino a 98 giorni dopo la nascita. L'assicurazione maternità è versata sotto forma di indennità giornaliere: le madri ricevono l'80 per cento del salario fino a un massimo di 196 franchi al giorno (stato 2022).

Condizioni conformemente all'articolo 16b LIPG:
La donna ha diritto a un congedo maternità pagato se:

  • negli ultimi 9 mesi prima del parto era assicurata ai sensi della legge sull'AVS;
  • durante questo periodo ha potuto svolgere per almeno 5 mesi un'attività lucrativa;
  • al momento del parto lavorava come dipendente o come indipendente o collaborava nell'azienda del coniuge percependo un salario in contanti;
  • al momento del parto era disoccupata e aveva diritto alle indennità giornaliere dell'assicurazione disoccupazione.

Se riprende la sua attività dopo le 8 settimane in cui le è vietato lavorare, la madre perde il diritto all'indennità a meno che il bambino non debba restare in ospedale per motivi di salute.

L'assicurazione maternità prevista dalla legge è da intendersi quale soluzione minima che può essere ampliata in un contratto collettivo di lavoro (CCL) e in regolamenti del personale. I datori di lavoro possono quindi adottare regolamentazioni specifiche, purché non inferiori alle condizioni minime imposte dalla legge (14 settimane di congedo all'80 % del salario).

Il diritto all’indennità inizia di regola a decorrere dal giorno del parto. In caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato, la madre può chiedere che l’indennità sia versata soltanto a partire dal giorno in cui il figlio è accolto a casa (art. 16c LIPG). In simili casi la madre non percepisce tuttavia per ora alcuna indennità per perdita di guadagno. 

La modifica della legge sulle indennità di perdita di guadagno prolunga la durata del diritto all'indennità di maternità fino a un massimo di 56 giorni, a condizione che il neonato debba rimanere in ospedale per almeno tre settimane subito dopo la nascita. Solo le madri che tornano al lavoro dopo il congedo di maternità hanno diritto alla proroga.

Perché l’indennità di maternità non comprende assegni per i figli come nel caso delle indennità in seguito a servizio militare, servizio civile o protezione civile?

Le sostenitrici e i sostenitori dell’introduzione di un’assicurazione maternità, al temine dell’ennesimo fallimento di un progetto analogo nel 1999 hanno cercato in primo luogo di trovare una soluzione che fosse in grado di raccogliere il consenso di una maggioranza politica. Per evitare che anche il nuovo progetto andasse incontro a un rifiuto, il Parlamento ha disciplinato volutamente l’indennità di maternità diversamente dall’indennità per chi presta servizio. Essa non prevede pertanto indennità minime, assegni per i figli, assegni per spese di custodia né assegni aziendali per indipendenti, ma unicamente un’indennità di base (cfr. rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 3 ottobre 2002, pag. 6725 e parere del Consiglio federale del 6 novembre 2002, pag. 1022).

Le lavoratrici indipendenti non hanno diritto ad assegni per l'azienda in aggiunta all'indennità di maternità in caso di maternità. Secondo il Tribunale federale, questa è la chiara intenzione del legislatore. La discriminazione basata sul genere rispetto ai lavoratori autonomi in servizio è fuori questione a causa della mancanza di circostanze comparabili.

In seguito all'adozione di una mozione in tal senso da parte del Parlamento nel 2020, le lavoratrici indipendenti dovrebbero avere diritto ad assegni per l'azienda analoghi a quelli di cui all'articolo 8 LIPG.

Com’è possibile che l’ammontare e la durata dell’indennità di maternità divergano a seconda del datore di lavoro?

Innanzitutto occorre distinguere tra l’indennità di maternità ai sensi della legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità LIPG e il versamento continuato (facoltativo) del salario da parte delle datrici e dei datori di lavoro dopo la nascita di un figlio.

Nel caso dell’indennità di maternità si sensi della LIPG, una lavoratrice percepisce per almeno 14 settimane l’80 per cento del reddito lavorativo conseguito precedentemente (al massimo 196 franchi al giorno) qualora al momento del parto sia vincolata da un rapporto di lavoro o percepisca l’indennità di disoccupazione. Questo diritto minimo non può essere subordinato a nessun’altra condizione e spetta a ogni lavoratrice, a condizione che soddisfi le condizioni generali per l’ottenimento dell’indennità di maternità (cfr. Domanda «Chi ha diritto al congedo maternità pagato?»).

Dal canto loro, quando una loro dipendente mette al mondo un figlio, le datrici e i datori di lavoro possono optare per soluzioni più generose a proprio carico, come prolungare di altre settimane l’erogazione dell’indennità di maternità e/o versare il 100 per cento salario (ad es. versamento continuato del salario). Queste prestazioni superiori al minimo legale possono tuttavia essere vincolate a determinate condizioni (ad es. che la lavoratrice al termine del congedo maternità continui a lavorare nell’azienda ecc.). Si tratta comunque di prestazioni facoltative e vanno disciplinate come quelle versate alle persone che prestano servizio militare, servizio civile o protezione civile, altrimenti si infrangerebbe il principio di parità salariale e il divieto di discriminazione di cui all’articolo 3 LPar. 

Esiste un congedo paternità?

Si. Dal 1° gennaio 2021 tutti i padri che esercitano un’attività lucrativa hanno diritto a un congedo di paternità di due settimane, che corrispondono a dieci giorni lavorativi. Il congedo può essere preso durante i sei mesi successivi alla nascita del figlio, in blocco o sotto forma di giornate singole. Come in caso di maternità, l’indennità ammonta all’80 per cento del reddito medio conseguito prima della nascita del figlio, ma non può superare i 196 franchi al giorno. Due settimane di congedo danno diritto a 14 indennità giornaliere, il che equivale a un importo massimo di 2774 franchi.

Hanno diritto all’indennità i padri che al momento della nascita del figlio esercitano un’attività lucrativa dipendente o indipendente. Devono inoltre essere stati assicurati obbligatoriamente ai sensi della LAVS durante i nove mesi che precedono la nascita del figlio e durante tale periodo aver esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque mesi. L’indennità è versata direttamente al lavoratore oppure al datore di lavoro, se questo continua a versare il salario durante il congedo.

In occasione della votazione popolare del 27 settembre 2020, una maggioranza del 60,3 per cento ha accettato l’introduzione di un congedo di paternità.

Per gli impiegati dell'Amministrazione federale è previsto il diritto a un congedo paternità di 10 giorni in caso di nascita (art. 17a, cpv. 4, LPers e 40, cpv. 3, lett. b, O-OPers). Il congedo pagato dev'essere preso, in blocco o frazionato, entro i dodici mesi che seguono la nascita di uno o più figli.

Tutti i Cantoni prevedono per i loro impiegati un congedo paternità pagato, di durata però diversa.

Esiste un congedo parentale?

No. In Svizzera non sussiste alcun diritto a un congedo parentale disciplinato dal diritto federale. Alcuni settori professionali o imprese accordano un congedo parentale, di durata e importo variabili.

Secondo la Commissione federale per le questioni familiari (COFF), il congedo parentale è un elemento essenziale per una pari conciliazione della vita familiare e lavorativa tra i genitori. Studi commissionati dalla COFF hanno dimostrato che un minimo di 38 settimane di congedo parentale sarebbe vantaggioso per tutti.

Nella sua rivista «Questioni femminili 2014, Congedo parentale», la Commissione federale per le questioni femminili CFQF ha pubblicato i risultati dell'indagine sul congedo parentale che ha condotto tra i partiti politici. Convinta che l'introduzione di un congedo parentale nella legge sia una condizione imprescindibile per raggiungere una reale parità nella ripartizione del lavoro in seno alla coppia, la Commissione intende collocare il dibattito sul congedo parentale in cima all'agenda politica.

Come i familiari assistenti sono sostenuti?

Dal 1° gennaio 2021 nuove misure migliorano la situazione dei familiari assistenti:

  • Brevi assenze dal lavoro:
    Nel Codice delle obbligazioni sarà introdotto un congedo pagato per consentire ai lavoratori di assistere un familiare o il partner con problemi di salute dovuti a malattia o infortunio. Il congedo potrà ammontare al massimo a tre giorni per evento e a dieci giorni all’anno.
  • Accrediti per compiti assistenziali dell’AVS:
    Il diritto agli accrediti per compiti assistenziali dell’AVS sarà ampliato in modo da permettere maggiormente alle persone con una grande invalidità di condurre una vita autonoma a casa. Con la nuova legge, i familiari assistenti potranno percepire questi accrediti anche se la persona che assistono beneficia di un assegno per grandi invalidi per una grande invalidità di grado lieve. Inoltre, vi avranno diritto anche i conviventi, a condizione che la coppia viva in comunione domestica da almeno cinque anni.
  • Adeguamento del diritto all’assegno per grandi invalidi dell’AI e al supplemento per cure intensive:
    Anche il supplemento per cure intensive e l’assegno per grandi invalidi dell’AI per i minorenni verranno adeguati, cosicché il diritto non decadrà più per i giorni in cui il figlio minorenne soggiorna in uno stabilimento ospedaliero. Se la degenza ospedaliera durerà oltre un mese, queste prestazioni continueranno a essere versate, purché la presenza dei genitori sia necessaria.

Dal 1° luglio 2021, i genitori hanno diritto a 14 settimane di congedo retribuito se devono assistere un bambino con un grave problema di salute dovuto a malattia o incidente. Possono dividere il congedo tra loro, prenderlo in una sola volta o in singoli giorni. L'indennità è finanziata mediante le indennità di perdita di guadagno (IPG) e viene versata come indennità giornaliera. Ammonta all'80% del salario percepito prima del congedo, fino a un massimo di CHF 196.- al giorno. Allo stesso tempo, il genitore è protetto contro il licenziamento. Le sue vacanze non possono essere ridotte.

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