La legge federale sulla parità dei sessi (LPar) è stata sottoposta a revisione e nella sua attuale versione impone alle datrici e i datori di lavoro di eseguire un’analisi della parità salariale all’interno dell’azienda. La modifica entra in vigore il 1° luglio 2020 e mira a far valere il diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore sancito dalla costituzione (art. 8 cpv. 3 Cost.).
Domande e risposte sull'analisi della parità salariale secondo la legge federale sulla parità dei sessi (LPar)
- 1. In che cosa consiste la revisione della legge sulla parità dei sessi (LPar)?
- 2. Chi è interessato dalla modifica di legge?
- 3. Quali organi indipendenti sono autorizzati a verificare le analisi della parità salariale?
- 4. Quali requisiti devono soddisfare gli organi indipendenti?
- 5. Chi fornisce corsi di formazione riconosciuti per i revisori senior?
- 6. Quali sono le scadenze per l’attuazione?
- 7. Come devono essere effettuate le analisi della parità salariale?
- 8. Cosa succede con i risultati delle analisi della parità salariale?
- 9. Qual è il ruolo dell’UFU?
- 10. Domande e risposte sulla modifica della LPar (Ufficio federale di giustizia UFG)
1. In che cosa consiste la revisione della legge sulla parità dei sessi (LPar)?
In seguito alla revisione della LPar, tutte le datrici e i datori da lavoro con un organico pari o superiore alle 100 unità sono tenute a effettuare un’analisi della parità salariale con cadenza quadriennale e a sottoporla al controllo di un organo indipendente. I risultati dell’analisi della parità salariale devono essere comunicati ai lavoratori e agli azionisti. Inoltre, entra in vigore un’ordinanza che disciplina la formazione delle imprese di revisione, la verifica dell’analisi della parità salariale e le scadenze da rispettare.
2. Chi è interessato dalla modifica di legge?
La revisione riguarda le datrici e i datori di lavoro con 100 o più collaboratori: questi devono effettuare un’analisi interna della parità salariale sulla base di un metodo scientifico e conforme al diritto, e sottoporla al controllo di un organo indipendente (art. 13a, 13c e 13d LPar). La cifra di cento non si riferisce a posti di lavoro a tempo pieno, ma al numero dei collaboratori. I tirocinanti non sono computati nel conteggio dei lavoratori. Sono esonerate dall’obbligo le imprese che sono sottoposte al controllo della parità salariale nell’ambito di acquisti pubblici o sussidi o che sono già state controllate (nel periodo compreso tra luglio 2016 e giugno 2020) e possono dimostrare di adempiere i requisiti (art. 13b LPar).
3. Quali organi indipendenti sono autorizzati a verificare le analisi della parità salariale?
Per «organi indipendenti» si intendono
- Imprese di revisione abilitate secondo la legge sui revisori (art. 13d cpv. 1 lett. a)
- Organizzazioni ai sensi dell’articolo 7 LPar le quali, secondo gli statuti, promuovono l’uguaglianza fra donna e uomo oppure tutelano gli interessi dei lavoratori, o una rappresentanza dei lavoratori secondo la legge del 17 dicembre 1993 sulla partecipazione (art. 13d cpv. 1 lett. b LPar)
4. Quali requisiti devono soddisfare gli organi indipendenti?
Le persone che dirigono le revisioni, le quali verificano l’analisi della parità salariale su mandato delle datrici e i datori di lavoro, devono aver seguito una formazione corrispondente ai criteri del Consiglio federale (art. 13d cpv. 2 LPar). La formazione mira a garantire che sia rispettato uno standard qualitativo minimo nella verifica e che per principio vi sia parità di trattamento tra le datrici e i datori di lavoro assoggettati all’obbligo di eseguire un’analisi della parità salariale (art. 2, cpv. 2 Ord. LPar).
5. Chi fornisce corsi di formazione riconosciuti per i revisori senior?
Attualmente, i corsi di formazione riconosciuti dall'UFU sono offerti dai seguenti fornitori:
EXPERTsuisse
6. Quali sono le scadenze per l’attuazione?
1° luglio 2020 | Entrata in vigore della revisione della LPar e dell’ordinanza |
Tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2021 | Esecuzione dell’analisi della parità salariale |
Entro il 30 giugno 2022 | Verifica dell’analisi della parità salariale da parte di un organo esterno |
Entro il 30 giugno 2023 | Informare collaboratori e azionisti sui risultati dell’analisi della parità salariale |

7. Come devono essere effettuate le analisi della parità salariale?
L’analisi della parità salariale deve essere effettuata secondo un metodo scientifico e conforme al diritto. La Confederazione mette a disposizione delle datrici e i datori di lavoro uno strumento di analisi standardizzato gratuito (Logib) (art. 13c LPar).
Se l’analisi della parità salariale viene effettuata utilizzando uno strumento diverso da Logib, le datrici e i datori di lavoro devono dimostrare la scientificità e la conformità al diritto del metodo di analisi utilizzato. I requisiti specifici sono definiti nell’ordinanza (art. 7 cpv. 3 Ord. LPar).
Logib è lo strumento di analisi standardizzato della Confederazione per le analisi della parità salariale. È gratuito, anonimo, sicuro e facile da usare. Logib si basa su un metodo scientifico e conforme al diritto, convalidato da terzi indipendenti.
8. Cosa succede con i risultati delle analisi della parità salariale?
I risultati dell’analisi non devono essere comunicati ad alcuna autorità, a meno che ciò non sia richiesto da un’altra legge (ad esempio la legge federale sugli acquisti pubblici in relazione ai controlli del rispetto della parità salariale).
Per contro, i risultati dell’analisi devono essere comunicati ai lavoratori e agli azionisti, nel caso si tratti di società quotate in borsa (art. 13g e art. 13h LPar). Le datrici e i datori di lavoro del settore pubblico hanno inoltre l’obbligo di pubblicare i risultati delle singole analisi della parità salariale e delle relative verifiche (art. 13i LPar).
Se per l'analisi viene utilizzato lo strumento di analisi standardizzato Logib, le datrici e i datori di lavoro ricevono un riepilogo dei risultati oltre al rapporto sull'analisi dell'equità retributiva. Questa sintesi può essere utilizzata direttamente per informare i lavoratori per iscritto. I risultati includono il mese di riferimento, il numero di lavoratori inclusi nell'analisi, la differenza salariale e la differenza salariale di genere.
9. Qual è il ruolo dell’UFU?
Nel quadro della legge sulla parità dei sessi LPar:
- L’UFU mette a disposizione dei datori di lavoro uno strumento di analisi standardizzato gratuito per l’analisi della parità salariale (art. 13c cpv. 2 LPar).
- L’UFU disciplina i corsi di formazione per le imprese di revisione. Può tenere direttamente corsi di formazione o riconoscere corsi di formazione offerti di terzi (art. 4 Ord. LPar). La procedura per il riconoscimento dei corsi di formazione è stata definita dall’UFU in una direttiva separata.
- L’UFU mette a disposizione istruzioni per la verifica formale delle analisi della parità salariale eseguite con lo strumento di analisi standardizzato (art. 3 cpv. 2 Ord. LPar).
Nell’ambito del diritto federale sugli acquisti pubblici LAPub/OAPub:
- L’UFU controlla il rispetto della parità salariale negli acquisti pubblici della Confederazione (art. 6, cpv. 4 OAPub).
10. Domande e risposte sulla modifica della LPar (Ufficio federale di giustizia UFG)