I concetti «violenza nei confronti delle donne» e «violenza domestica» comprendono tutte le forme di violenza che la Svizzera si è impegnata a prevenire e a combattere nell’ambito della ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, la cosiddetta Convenzione di Istanbul.
Per violenza nei confronti delle donne l’articolo 3 lettera a della Convenzione di Istanbul intende «tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata.» Sono forme di violenza fondata sul genere anche lo stalking, il matrimonio forzato, la mutilazione genitale femminile nonché l’aborto e la sterilizzazione forzati.
Per violenza domestica l’articolo 3 lettera b della Convenzione di Istanbul intende «tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.»
La protezione garantita nell’ambito della lotta contro la violenza domestica si estende a tutte le persone, indipendentemente dal genere o dall’età.